Quando l’assicurazione non paga il risarcimento
Quando non opera la copertura della polizza dell’assicurazione rc auto in caso di incidente stradale e l’automobilista è costretto a pagare da sé la riparazione dell’auto.
Vi sono alcuni casi in cui l’assicurazione rc auto non risarcisce il danno conseguente all’incidente stradale. Le ipotesi principali in cui l’assicurazione “non opera” sono quelle di: 1) automobile rimasta senza copertura assicurativa dal 16° giorno in poi della scadenza del contratto; 2) di incidente avvenuto tra parenti.
In altri casi, invece, l’assicurazione risarcisce, ma poi si rivale verso il proprio cliente assicurato per la violazione, da parte di questi, di alcune regole imposte dalla legge e dal codice della strada. In questa breve guida individueremo le principali le ipotesi in cui l’
Indice
Incidente stradale tra parenti: l’assicurazione risarcisce?
Se un incidente stradale si verifica tra parenti fino al terzo grado, l’assicurazione non risarcisce i danni alle cose, ma solo quelli alle persone. Un esempio ci farà comprendere meglio come stanno le cose.
Scontro di auto tra marito e moglie o tra genitori e figli con danni alle auto
In ogni caso, tale regola opera però solo se i parenti sono conviventi o “a carico”. Se invece i parenti non sono conviventi, l’assicurazione è tenuta a risarcire.
Se i coniugi si sono già separati, l’assicurazione è tenuta a risarcire.
Scontro di auto tra marito e moglie o tra genitori e figli con danni alle persone: se, oltre al danno all’auto, i parenti riportano anche lesioni fisiche, queste vengono risarcite dall’assicurazione.
Dunque, sintetizzando quanto appena detto, nel caso di scontro di auto tra parenti conviventi fino al terzo grado, l’assicurazione risarcisce solo i danni fisici e non quelli all’auto.
Incidente stradale e danno ai passeggeri parenti: se i parenti sono trasportati nell’auto del conducente, i danni fisici da questi riportati a seguito dell’incidente stradale vengono risarciti dall’assicurazione.
Incidente stradale con l’auto aziendale
L’assicurazione non risarcisce i danni alle auto quando l’incidente avviene tra un’auto aziendale e quella di uno dei soci responsabili.
Se sono il conducente e sono responsabile l’assicurazione mi paga il danno fisico?
L’assicurazione non deve pagare il risarcimento dei danni al conducente responsabile dell’incidente stradale. Ciò vale sia per i danni all’auto che per quelli fisici. In altre parole chi provoca un sinistro stradale, deve far riparare il mezzo con i propri soldi, né ottiene alcun risarcimento per le lesioni riportate e i giorni in ospedale.
Se l’assicurazione è scaduta, si può chiedere il risarcimento del danno?
L’assicurazione “opera” (e, pertanto, è tenuta a pagare il risarcimento del danno a seguito di incidente stradale) solo nei primi
Dal 16° giorno in poi l’auto non è più “coperta”; pertanto, se dopo il 16° giorno l’automobilista fa un incidente per sua responsabilità, il soggetto danneggiato dovrà chiedere il risarcimento del danno al Fondo di Garanzia. Se, invece, il conducente non assicurato non è responsabile del sinistro, perché la violazione è stata commessa dall’altro automobilista, il primo viene indennizzato nonostante la scadenza della polizza (questo è, almeno, l’orientamento prevalente della giurisprudenza).
Se il conducente non assicurato paga il premio dopo il 16° giorno, l’assicurazione torna a coprire gli incidenti ma solo dopo le ore 24 del giorno del versamento.
Se il conducente non aveva le cinture
Altra ipotesi in cui l’assicurazione può negare il risarcimento, o ridurlo in relazione alla relativa responsabilità, è quando il conducente, seppur non responsabile dell’incidente stradale, non aveva le
Se il conducente ha torto, i passeggeri vengono risarciti?
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per danni arrecati alle persone trasportate anche se il conducente è responsabile dell’incidente. I danneggiati devono solo dimostrare l’esistenza del sinistro, la loro presenza nell’auto e i danni riportati.
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti
L’assicurazione è tenuta a risarcire i danni dell’incidente provocato da chi era alla guida in condizioni di ubriacatezza o dopo aver assunto droghe. Tuttavia, dopo aver pagato, si potrà rivalere contro di lui.
Il conducente responsabile (sia dell’incidente, sia per l’uso di alcol e droga) non viene invece risarcito neanche per i danni fisici.
Patente scaduta o mai conseguita
Anche nel caso di conducente senza patente perché scaduta o mai conseguita, l’assicurazione paga la controparte e poi si rivale contro il responsabile. L’assicurazione risarcisce anche eventuali passeggeri che si trovavano in macchina con il conducente senza patente.
Alcune assicurazioni rinunciano alla rivalsa in caso di patente scaduta da meno di 12 mesi, a condizione che venga rinnovata entro 45 giorni dal sinistro.
Auto col fermo amministrativo
L’auto con il fermo amministrativo e assicurata resta coperta dalla polizza; per cui, se il proprietario del mezzo, nonostante il blocco, la mette in circolazione, in caso di incidente da questi provocato verrà coperto dalla polizza e non dovrà rimetterci di tasca propria. Ma l’assicurazione, una volta pagato l’altro conducente, può rivalersi contro il proprio cliente.
Se in auto ci sono troppi passeggeri
Un’altra ipotesi di rivalsa dell’assicurazione verso il proprio assicurato è in caso di incidente stradale a seguito del quale i passeggeri abbiano riportato lesioni fisiche, se il numero di questi era superiore a quanto consentito dal libretto di circolazione. Ad esempio, se la carta di circolazione indica un numero massimo di 5 persone a bordo e invece ne salgono 6, il conducente rischia la rivalsa.
Se in moto ci sono persone di troppo
Si pone spesso il problema della risarcibilità o meno del danno subito dal terzo trasportato in ipotesi di trasporto vietato su ciclomotore. Ad un indirizzo che nega la tutela risarcitoria al terzo trasportato sul presupposto che il danno non ricade nella operatività della garanzia assicurativa poiché la polizza non può coprire una condotta contraria alla disciplina prevista dalla legge, se ne contrappone altro che invece riconosce il ristoro di ogni danno subito. Secondo quest’ultimo orientamento, infatti, il divieto legale esplica i suoi effetti nei confronti del solo conducente, con la conseguenza che l’assicuratore del vettore non può opporre al terzo danneggiato eccezioni derivanti dal contratto.
L’auto rubata resta assicurata
La legge stabilisce che la copertura «spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, salvo il diritto di rivalsa dell’assicuratore verso il conducente». Questa norma, in sostanza, in caso di furto del veicolo impone all’assicuratore di risarcire anche gli eventuali danni provocati durante la circolazione a opera del ladro.
Tuttavia, l’assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. L’assicuratore non è obbligato nei confronti dei terzi danneggiati oltre la scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato.
Pertanto, il contratto di assicurazione stipulato per un veicolo successivamente rubato non può essere né annullato né trasferito su altro veicolo fino alla scadenza del periodo di assicurazione indicata nel certificato, fino a quando, cioè, l’assicuratore è obbligato alla propria prestazione verso i terzi danneggiati. Dopo tale scadenza, venendo a cessare qualsiasi obbligo dell’assicuratore, il contratto può essere annullato anche senza disdetta.
I principi generali dell’assicurazione
– la copertura assicurativa opera a vantaggio dell’assicurato e del terzo, il quale trova nell’assicuratore la garanzia del proprio risarcimento;
– se l’assicurato lo richiede, l’assicuratore ha l’obbligo di indennizzare direttamente il terzo danneggiato nei limiti di un tetto massimo previamente stabilito (massimale);
– le spese giudiziali sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata;
– nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse;
– l’assicurato, convenuto in causa dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Ricorda che l’assicurazione può risarcire anche gli incidenti che si verificano in luoghi privati. Infatti la nozione di «circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate» [1] comprende anche, come ha affermato recentemente la Cassazione a Sezioni Unite [2], i tratti accessibili a un numero indeterminato di persone, come la rampa di accesso ad un garage, sempre che l’uso del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale. Per approfondire leggi “Dove copre l’assicurazione“.